L'Agenzia delle entrate ha oggi 23 maggio 2022 pubblicato tre risposte - nn. 291, 292 e 293 - a quesiti concernenti la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (Articolo 119-ter del Decreto Rilancio).
Di seguito riportiamo i quesiti degli istanti.
QUESITO RISPOSTA N. 291/2022
Il Condominio composto da dodici unità immobiliari, nel quale l'Istante è proprietario di un'unità abitativa, ha deliberato in assemblea di autorizzare l'installazione di una piattaforma elevatrice, al solo servizio dell'abitazione dell'Istante medesimo in cui risiede anche un suo familiare disabile in situazione di gravità (comma 3, art.3 della legge 104 del 1992) posta al terzo piano, al fine di abbattere le barriere architettoniche.
Il predetto intervento - già avviato nel 2021 e per il quale l'Istante ha versato in tale anno un acconto di XXXX euro su un preventivo di XXXX euro - rientra tra quelli per i quali spetta la detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR. Considerato, tuttavia, che la legge di bilancio 2022 ha inserito, nel decreto legge n. 34 del 2020, l'articolo 119-ter che riconosce una detrazione dall'imposta lorda pari al 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, l'Istante chiede se può fruire di tale detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nell'anno precedente.
QUESITO RISPOSTA N. 292/2022
L'Istante è proprietario di una villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con riferimento a tali ultimi interventi, nel 2021 è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dell'immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l'Istante sta valutando - alla luce del nuovo articolo 119-ter del citato decreto legge n. 34 del 2020 - di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
L'Istante - ritenendo che ci siano elementi di incertezza circa l'applicazione del citato articolo 119-ter, del decreto legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 119, del medesimo decreto - chiede di chiarire:
- se, con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022;
- se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, "trainati" da interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 possa - nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla normativa - portare in detrazione le relative spese, con l'aliquota del 110 per cento, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi "trainati" di cui al comma 2 del medesimo articolo 119;
- in subordine, se per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - seppure contestuali a interventi " trainanti" - sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2022, in luogo di quella prevista dall'articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l'aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come "trainati";
- in caso di risposta negativa al precedente quesito se, ai fini dell'applicazione del citato articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020, sia necessario avviare i nuovi lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (distinti dall'installazione della piattaforma elevatrice) solo dopo aver concluso i lavori di riqualificazione energetica "trainanti" attualmente in corso.
QUESITO RISPOSTA N. 293/2022
L'Istante, condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, intende effettuare sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole abitazioni i seguenti interventi:
- riduzione del rischio sismico di cui all'art. 119, comma 4, decreto legge n.34 del 2020;
- isolamento termico dell'edificio di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;
- restauro e risanamento delle facciate dell'edificio ai sensi dell'articolo 1 legge n. 160 del 2019;
- sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione invernale e degli infissi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- lavori di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e non rientranti in quelli precedenti.
Poiché oltre agli interventi sopra descritti i condomini hanno intenzione di eseguire opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore, chiedono se tale intervento - effettuato ai sensi dell'articolo 119- ter del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede una detrazione del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 - goda di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all'articolo 16 bis del TUIR.
IN ALLEGATO le tre risposte dell'Agenzia delle entrate.