Fisco

Detrazione sismabonus+ecobonus: ok alla cessione del credito

Agenzia delle Entrate: è applicabile la stessa soluzione già ammessa per le “classiche” agevolazioni previste dal Dl 63/2013

giovedì 18 aprile 2019 - Redazione Build News

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I soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla detrazione “sismabonus+ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini.

È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 109/2019.

QUESITO. L’Amministrazione è stata chiamata in causa da una società che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (sisma bonus + ecobonus).

L’istante intende cedere il credito (nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima) ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice. A tal proposito, la società chiede di sapere se tali soci possono essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale”.

RISPOSTA. Nell’articolare il proprio parere, l’amministrazione, come di consueto, ricostruisce la normativa e la prassi di riferimento.

Innanzitutto, ricorda che, in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle “classiche” detrazioni note come “ecobonus” e “sismabonus”, una detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a una o due classi di rischio inferiori). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (“sismabonus+ecobonus” - articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013).

Circa l’ambito applicativo della disciplina della cessione del credito corrispondente all’ecobonus (detrazione per gli interventi di efficienza energetica) e al sismabonus (detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche), l’Agenzia ha fornito chiarimenti rispettivamente con le circolari n. 11/2018 e n. 17/ 2018.

Tra le questioni affrontate nei due documenti di prassi, vi è anche quella relativa alla cessione del credito a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento. In particolare, è stato precisato che nel caso in cui “il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva”. Alla luce di tali chiarimenti interpretativi, la cedibilità del credito è stata ammessa anche a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il collegamento, peraltro, può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Con riguardo al caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia conclude che la stessa soluzione possa valere anche per la cessione della detrazione “sismabonus+ecobonus”, trattandosi di un’agevolazione alternativa ai “classici” ecobonus e sismabonus. In altri termini, anche in tal caso, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-sexies, articolo 14, Dl 63/2013. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la Risposta n.109/2019 delle Entrate

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