Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 di oggi 22 gennaio 2016, è stato pubblicato il decreto del Mef del 13 gennaio 2016 che individua, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, oltre che relativi alle spese universitarie e a quelle funebri.
L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2014 prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/1998, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
SPESE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI. Le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono (come anche le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese funebri) tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, al fine di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate, il decreto 13 gennaio 2016 del ministero dell'Economia e Finanze stabilisce all'articolo 3, che “Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015”.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.