La Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione negativa in merito alla proposta di legge – A.C. 1899 presentata da Girolamo Pisano del M5S – all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che prevede la modifica dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi al fine del riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici attraverso l'attribuzione di certificati di credito fiscale.
La norma proposta prevede che le detrazioni fiscali del 36-50% e del 55-65%, rispettivamente spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, siano riconosciute in alternativa anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante. Il certificato di credito fiscale può essere richiesto anche dai soggetti privi di capienza fiscale per un valore fino a 6.000 euro.
La relazione tecnica spiega che il certificato di credito fiscale è emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione e da questi trasferito al soggetto che ha eseguito la prestazione cui si riferisce la fattura. Il giratario del titolo realizza il sottostante diritto mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario. Il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito esclusivamente nei confronti della debitrice Agenzia delle Entrate tramite indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e con l'osservanza delle modalità temporali indicate al comma 7 dell'articolo 16-bis.
Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
La proposta di legge prevede che i certificati di credito fiscale sono esenti dall'imposta di registro. Le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o con l'intermediario finanziario, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto.
BOCCIATURA DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. La Ragioneria generale dello Stato ha preso atto della relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, nella quale si evidenzia che la proposta di legge comporta oneri che non trovano completa copertura nella misura fiscale prevista nel provvedimento. Infatti, mentre nell'anno 2015 si avrebbe un effetto finanziario positivo di 414,10 milioni di euro, per gli anni dal 2016 al 2019 si avrebbero effetti negativi pari rispettivamente a 286,8 milioni, 161,8 milioni, 156,2 milioni e 175,6 milioni. Anche per gli esercizi successivi al 2019, il provvedimento resta nel complesso oneroso.
Secondo la Ragioneria generale dello Stato, dunque, la proposta di legge “non può avere ulteriore corso nella sua attuale versione, in quanto determina per la finanza pubblica oneri in parte privi di copertura finanziaria”.
Preso atto del parere negativo della Ragioneria dello Stato, la sottosegretaria per l'Economia e le Finanze Paola De Micheli ha suggerito che sia svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito.
Il deputato pentastellato firmatario della proposta di legge, Girolamo Pisano, ha chiesto che sia svolto un ciclo di audizioni presso la Commissione Bilancio “sia al fine di chiarire quanta parte della valutazione negativa espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sia dovuta a considerazioni di finanza pubblica e quanta invece sia imputabile alle stringenti regole contabili stabilite in sede europea sulla determinazione e riduzione del debito pubblico, sia in vista della presentazione di un successivo atto di indirizzo che impegni il Governo ad adoperarsi in sede europea per un cambiamento di tali regole”.