Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0 sono contenute all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo, è entrato in vigore il 30 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Le nuove misure
Il citato art. 6 del decreto-legge stabilisce, al comma 1, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (di cui all’articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (di cui ai commi 203, quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
Decreto del Mimit
Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
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