È illegittima l'adozione, da parte del comune, di un provvedimento repressivo-inibitorio di opere edilizie, oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività (trenta dalla presentazione e trenta dalla data in cui le opere possono essere realizzate) e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Lo ha ribadito la sezione seconda quater del TAR Lazio con la sentenza n. 192/2015 depositata l'8 gennaio.
LA DENUNCIA UNA VOLTA PERFEZIONATA PUÒ ESSERE RIMOSSA SOLO ESERCITANDO IL POTERE DI AUTOTUTELA. Secondo i giudici amministrativi la Dia, una volta perfezionatasi, “costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile, seppur esclusivamente “quoad effectum”, al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990”.