Ultime notizie

Diagnosi energetica nelle imprese, il Mise aggiorna le FAQ

Tra gli argomenti, la definizione della data ultima per l’invio all’ENEA delle diagnosi, nonché maggiori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo e sulle sanzioni previste dalla legge

mercoledì 14 ottobre 2015 - Redazione Build News

diagnosi_energetica_imprese_faq

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un nuovo documento di FAQ, che integra i chiarimenti già forniti a maggio 2015, in vista dell’approssimarsi del 5 dicembre, termine per l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute.

Tra gli argomenti di maggior rilievo del nuovo documento, c'è la definizione della data ultima per l’invio all’ENEA delle diagnosi, nonché maggiori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo e sulle sanzioni previste dalla legge.

1. Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia

a) Nel caso in cui un’azienda risulti essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, a quale tipologia bisogna far riferimento ai fini della compilazione dei documenti?

Se per l’anno di riferimento l’impresa risulta essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, essa deve essere considerata, per ogni effetto di legge, grande impresa. Rimane fermo l’onere in capo all’impresa di verificare la sussistenza della condizione in occasione della presentazione delle diagnosi successive alla prima.

b) Come devono essere considerate le imprese straniere collegate ad imprese italiane?

Ai fini della verifica dell'obbligo di diagnosi energetica, le dimensioni dell'impresa devono essere calcolate sui soli siti italiani sia dell'impresa stessa sia delle sue imprese collegate/associate. Qualora un'impresa straniera sia collegata a più imprese italiane, queste ultime andranno considerate come collegate tra loro e l'impresa straniera avrà la sola funzione di collegamento.

c) In quali casi una società di servizi energetici è tenuta ad eseguire la diagnosi energetica sul sito oggetto della fornitura del servizio?

Nel caso in cui la società di servizi energetici, sia soggetta all’obbligo di cui all’articolo 8 del D.lgs 102/2014, nell’esecuzione della diagnosi energetica è tenuta a considerare i siti da essa stessa gestiti indipendentemente dal soggetto utilizzatore.

Se la SEE non è soggetta all’obbligo mentre l’utilizzatore del sito da essa gestito è un soggetto obbligato, il sito dovrà essere considerato nell’ambito della diagnosi eseguita a cura dell’utilizzatore obbligato.

2. Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo

a) Il piano di clusterizzazione per aziende/gruppi multisito sviluppato da ENEA è vincolante? I piani di clusterizzazione devono essere preventivamente approvati da ENEA?

Come espressamente previsto al punto 2.2. del documento di chiarimenti, la metodologia di clusterizzazione elaborata da ENEA e riportata all’allegato 1 del documento stesso, rappresenta un mero esempio per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi che si ritiene rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal D.Lgs. 102/2014; essa, pertanto, non ha carattere vincolante.

I piani di clusterizzazione sviluppati dai soggetti obbligati vanno inoltrati unitamente al rapporto di diagnosi energetica e non necessitano di previa validazione da parte di ENEA.

b) Come devono essere trattati i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS?

I siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell’impresa da sottoporre a diagnosi e da considerare ai fini dell’applicazione della metodologia di campionamento.

Qualora risultassero tra i prescelti, si potrà inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi, se conforme all’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ed ancora in corso di validità.

c) Qualora all’interno del sito fosse presente una unità di produzione di energia, relativamente al calcolo dei consumi energetici e della clusterizzazione, come va considerata l’energia autoprodotta?

Ai fini della definizione dei consumi del sito, bisogna tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici entranti nel sito nonché di quella prodotta nel sito da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all’articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014). Nel caso di biomasse il PCI è quello proprio di ciascuna tipologia di biomassa.

Per l’analisi dei consumi energetici del sito produttivo bisogna far riferimento al file excel appositamente predisposto da ENEA e reperibile sul sito

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche.

d) Se un’impresa multisito o un gruppo di imprese collegate e/o associate multisito presenta siti di differenti tipologie, come ci si deve orientare ai fini della diagnosi?

Ai fini della diagnosi, è opportuno tenere conto delle diverse caratteristiche dei siti oggetto di analisi.

Con riferimento alla metodologia di clusterizzazione proposta da ENEA allegata al documento di chiarimenti, si precisa che essa, limitatamente al primo anno di obbligo, può essere effettuata sui soli consumi, senza differenziazione per tipologie di processo.

Qualora ad una stessa fascia appartengano siti di diversa tipologia e nella stessa fascia vengano sottoposti a diagnosi più siti, essi devono essere, se possibile, di natura diversa o appartenenti a società diverse dello stesso gruppo.

e) Nel caso in cui un’azienda sia composta sia da siti industriali che del terziario, è data la possibilità di scegliere liberamente come effettuare la clusterizzazione (se nelle classi di consumo del terziario o dell'industria) o esistono dei criteri nella scelta (quali ad esempio codice ATECO principale o significatività dei consumi)?

La metodologia di campionamento dovrà essere eseguita con riferimento alla categoria principale dell’impresa individuabile attraverso il codice ATECO. In caso di gruppo di imprese, occorre fare riferimento alla categoria prevalente nel gruppo.

3. Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi.

a) Chi può attualmente redigere una diagnosi energetica ? Esistono requisiti specifici tipo laurea o dottorato?

Come espressamente precisato al punto 3.1 del documento di chiarimenti, fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte dai soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

Il soggetto che esegue la diagnosi, ove non possieda le suddette certificazioni, è pertanto tenuto a fornire all’ENEA, contestualmente alla diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che specifichi le proprie competenze e le referenze maturate in ambito di diagnosi energetica.

4. Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi

a) Esiste un database dove è possibile reperire benchmark da confrontare con gli indici prestazionali di area che vengono definiti nella diagnosi?

Al momento gli indici prestazionali di riferimento devono essere reperiti dal soggetto che esegue la diagnosi nell’ambito delle “best available techniques”(BAT), “BAT reference documents”(Brefs), della documentazione prodotta dalle associazioni di categoria o altra letteratura tecnica relativa allo specifico settore; in mancanza di indici di riferimento disponibili si può far riferimento ad indici interni all’organizzazione.

La compilazione del “Format di riepilogo” richiesta da ENEA in sede di presentazione della diagnosi è funzionale all’elaborazione di una banca dati che permetta di individuare valori di riferimento specifici.

b) Come si devono valutare i consumi dei vettori energetici dovuti ai servizi ausiliari e generali nel caso in cui uno stabilimento produca diversi prodotti o servizi e tali consumi siano comuni alle diverse attività principali in assenza di dispositivi di misurazione che permettano la suddivisione degli stessi nelle varie attività?

I consumi relativi ai servizi generali e ausiliari non suddivisibili strumentalmente dovranno essere ripartiti tra le varie attività principali secondo stime e proporzioni.

c) Come devono essere censite e rappresentate le utenze e i relativi dati di targa (potenza, anno di produzione, ecc.), al fine di rappresentare le “attività principali” se questi non fossero disponibili o visibili o se tali utenze fossero di piccola potenza ma in grande numero?

Le utenze riferibili ad un’ unica unità linea di produzione, reparto, attività principale, potranno essere raggruppate rappresentando un unico dato di consumo definendone ed elencando le caratteristiche delle utenze principali.

5. Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti.

a) Nel caso in cui un’impresa trasferisca la propria sede in un nuovo sito a partire da gennaio 2016, è necessario effettuare la diagnosi energetica dell'attuale sede? O è possibile rimandare l'obbligo per il 2017 quando ci sarà un anno di consumi della nuova sede?

L’obbligo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 insiste sulla “grande impresa”, che pertanto è tenuta ad adempiervi attraverso la realizzazione della diagnosi energetica entro in 5 dicembre 2015, indipendentemente da eventuali e successivi trasferimenti di sede.

b) Imprese energivore e grandi imprese sono vincolate a specifiche scadenze per la realizzazione degli interventi di efficientamento risultanti dalla diagnosi?

Come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014, le imprese energivore sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi, o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50.001. Le grandi imprese non sono soggette al medesimo obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile.

c) Il 5 dicembre è la data ultima per eseguire la diagnosi o per inviare la documentazione richiesta ad ENEA?

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e per non incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015.

Le imprese soggette all’obbligo sono tenute, inoltre, a trasmettere la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre 2015, ciò per consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.

6. Sanzioni

a) Qual è l’entità della sanzione?

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014, le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

7. Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014.

a) Le aziende che trasmettono ad ENEA la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015, quando devono iniziare a comunicare i risparmi secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014?

L’articolo 7, comma 8 del D.lgs. 102/2014 non prevede una scadenza specifica entro la quale comunicare all’ENEA i risparmi ivi previsti. Conformemente a quanto precisato al punto 7.1 dei chiarimenti, i suddetti risparmi devono essere comunicati con cadenza annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento degli stessi.

Tuttavia, i risparmi relativi all’anno 2014 potranno essere comunicati all’ENEA contestualmente alla prima diagnosi, mentre a partire dai risparmi conseguiti nell’anno 2015, la relativa comunicazione dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Attualità
Patente a crediti, scatta l'obbligo dal 1° novembre

Sono tenute a dotarsi della patente a crediti le società consortili qualificabili...


Ultime notizie
Codice unico degli incentivi alle imprese: via libera dal Consiglio dei ministri

Riforma storica volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento...


Ultime notizie
Congruità in edilizia, dalla CNCE due nuove FAQ

Chiarimenti su ATI, Consorzi e lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...