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Diagnosi energetiche, Assistal chiede chiarimenti su soggetto obbligato ed ESCo

L'Associazione chiede che il soggetto obbligato sia “il proprietario del sito o il soggetto che gode di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”

giovedì 17 settembre 2015 - Redazione Build News

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Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Servizi di Efficienza Energetica ESCo Facility Management) ha richiesto un ulteriore chiarimento sulla natura del "soggetto obbligato" deputato ad assolvere all'obbligo per gli energivori e le grandi imprese di effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015.

L'Associazione osserva che la previsione che il "soggetto obbligato" debba coincidere con il "soggetto intestatario del contratto di fornitura di energia" non è applicabile alle molteplici realtà in cui operano le ESCo. 

Ci riferiamo, in particolare, ai casi in cui le ESCo, nell'ambito di contratti servizio energia, sono intestatarie della fornitura ma non sono proprietarie né consumatori finali del sito”, spiega una nota di Assistal.

Quindi “al fine di evitare gravi distorsioni di responsabilità, potendo essere la ESCo in questione responsabile della fornitura energetica e/o della generazione SEU, ma non necessariamente dell'efficientamento del sito, Assistal ha chiesto che il soggetto obbligato sia "il proprietario del sito o il soggetto che gode di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

La proposta è stata finora accolta da ENEA - riferisce l'Associazione - e siamo in attesa di ricevere la conferma da parte del Ministero dello sviluppo economico”.

DAL MISE LE LINEE GUIDA. Ricordiamo che l’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 sull’efficienza energetica stabilisce l’obbligo per le grandi imprese (cioè quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro) e le aziende a forte consumo di energia, di eseguire una diagnosi energetica relativamente allo schema volontario Emas.

L’analisi deve essere condotta entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 4 anni da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’Ispra, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi Emas e alle norme Iso 50001 o En Iso 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con l’Enea, ha predisposto le linee guida sulle procedure per la corretta realizzazione delle diagnosi energetiche (LEGGI TUTTO).

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