Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato – segnala il CTI - alcuni chiarimenti in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001 nell'ambito degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 102/14.
Il documento affronta il tema dell'obbligo di diagnosi per le organizzazioni certificate UNI CEI EN ISO 50001 e fornisce alcuni chiarimenti in merito relativi alle aziende multisito dotate di Sistema di Gestione dell'Energia certificato.
1. CERTIFICAZIONE ISO 50001 – Esenzione dalla diagnosi energetica
La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui all’articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 102/2014 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del citato decreto.
In particolare, ai fini dell’esclusione, l’impresa è tenuta ad inviare ad ENEA i seguenti documenti:
- Copia del Certificato ISO 50001 in corso di validità.
- “Matrice di sistema” da redigere in base al format “tipo” proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 Dlgs.102/14, nonché in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità. In tale matrice si deve indicare anche il confine certificato e dare evidenza, se esistono, degli eventuali siti produttivi gestiti dall’impresa, situati all’esterno del confine certificato.
Il format tipo della Matrice di sistema con indicazione degli elementi minimi richiesti è pubblicato sul sito Enea: http://www.efficienzaenergetica.enea.it.
- File excel riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia (Aree USE) individuate dall’organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea:
http://www.efficienzaenergetica.enea.it. Il numero di file excel riepilogativi da inviare è determinato coerentemente con i criteri di significatività adottati nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Energia e garantendo una rappresentanza di almeno il 50% dei consumi dell’Impresa (oppure garantendo un numero minimo corrispondente all’equivalente che si ricaverebbe applicando il criterio di clusterizzazione proposto da ENEA).
2. Ulteriori specificazioni su perimetro della certificazione ISO 50001 e impresa multisito
Nell’eventualità che il confine certificato ISO 50001 comprenda solo una parte dei siti gestiti dall’Impresa, i siti produttivi posti all’esterno di tale confine andranno evidenziati nella matrice di sistema e questi dovranno essere oggetto di specifica diagnosi energetica al pari dei siti delle imprese non certificate, da effettuarsi considerando le linee guida pubblicate sul sito di Enea. Pertanto, oltre ai dati riepilogativi relativi al confine certificato ISO 50001 sopra indicati, il file excel riepilogativo da inviare ad Enea comprenderà anche i dati delle eventuali diagnosi effettuate nei siti posti fuori dal perimetro certificato.
Nel caso di impresa multisito i siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica possono essere individuati secondo le regole della clusterizzazione ed il modulo proposti da Enea considerando l’insieme di tutti i siti gestiti dall’impresa, compresi quelli inseriti nel confine certificato ISO 50001. Rispetto all’insieme dei siti produttivi individuati tramite clusterizzazione, le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite solamente per i siti posti al di fuori del perimetro certificato e se tutti i siti individuati ricadessero nel confine certificato non sarà necessario effettuare diagnosi energetiche.