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Diagnosi energetiche, nuovi chiarimenti Mise: cambia la definizione di “grande impresa”

Il Ministero dello sviluppo economico è tornato alla definizione presente nel decreto legislativo 102/2014

venerdì 25 novembre 2016 - Redazione Build News

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato lo scorso 14 novembre un nuovo documento di chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.

Il documento – IN ALLEGATO - costituisce un aggiornamento delle precedenti versioni pubblicate a maggio e ottobre 2015 “che sono da considerarsi, quindi, integralmente sostituite dalla presente”, si precisa.

CAMBIA LA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPRESA. Da segnalare in particolare il punto 1.1 “Quando l’impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi?”. In esso si precisa che sono soggette all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014, le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;

- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;

- l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Quindi, sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.

Si precisa che per il conteggio delle unità effettive, occorre attenersi a quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera c) e dall’appendice “note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” del DM 18 aprile 2005.

Analogamente, i parametri finanziari relativi al fatturato e al totale di bilancio dovranno essere determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 5 lettera a) e b) del citato decreto.

Si precisa, inoltre, che l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

L’impresa è esonerata dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.

DEFINIZIONE DIVERSA RISPETTO AL DOCUMENTO DI MAGGIO 2015. Va osservato in proposito che questa nuova definizione di “grande impresa” è differente da quella contenuta nel Documento di chiarimento di maggio 2015, ai sensi del quale "Coerentemente a quanto evidenziato dalla Commissione europea nella Comunicazione COM (2013) 762 final del 6 novembre 2013, al fine di garantire omogeneita? di trattamento per le imprese che operano in diversi stati membri, occorre integrare le definizioni di cui al D.Lgs. 102/2014 con le disposizioni comunitarie in materia di imprese.

La definizione di grande impresa, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 v) e cc) del D.Lgs 102/2014, deve essere altresi? desunta in via residuale a partire dalla definizione di "microimprese, piccole imprese e medie imprese", enunciata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (di seguito, raccomandazione), che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunita? e dello Spazio economico europeo (art. 1), recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attivita? produttive 18 aprile 2005 (di seguito DM 18 aprile 2005).

Pertanto, tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, ai sensi della citata normativa, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.

Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. "effettivi") e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio. La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entita? degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro".

Con il nuovo documento del 14 novembre 2016 il Mise è invece tornato alla definizione di “grande impresa” presente nel decreto legislativo 102/2014 il cui comma 2, articolo 2, lettera v) la definisce come quell'impresa "che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro".

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