L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 7 marzo 2018 ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni in merito all’Avviso per la concessione di contributi in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale n. 2 del 29/05/2017 e pubblicato sul BURC n. 43/20171.
L’Avviso della Regione Campania definisce i requisiti e le procedure per ottenere la concessione di agevolazioni a progetti di efficientamento energetico effettuati da PMI previa diagnosi energetica.
Specificatamente, per la realizzazione di diagnosi energetiche, la Regione Campania ha disposto, all’art. 9 del citato Avviso, che “gli investimenti realizzabili ai fini del contributo sono i piani di investimento aziendali costituiti dalle seguenti azioni: Azione A: realizzazione di diagnosi energetica finalizzata alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile. La diagnosi energetica deve essere attuata in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 al D.lgs n. 102/2014. Tale conformità è verificata eseguendo la diagnosi secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti di cui all’art. 8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014”.
Al riguardo, si evidenzia che l’Avviso, per le finalità di cui all’art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 102/2014, è rivolto a piccole e medie imprese escluse dagli obblighi di cui all’art.8, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 102/2014.
L’Autorità ritiene – la segnalazione è stata pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018 - che “l’estensione dell’obbligo anche alle PMI destinatarie degli incentivi pubblici, di avvalersi per le diagnosi energetiche di soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014, subordini l’ammissibilità dei progetti di efficientamento per queste imprese ad un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto dal dettato normativo. Ne deriva una distorsione della concorrenza poiché la previsione ha il concreto e immediato effetto di limitare l’accesso all’offerta di servizi di diagnosi energetica per tali imprese.
La previsione appare, altresì, idonea a restringere la scelta delle PMI sui soggetti che possono realizzare la diagnosi, con possibili ricadute sugli oneri di acquisizione dei servizi.
Tale requisito risulta, peraltro, sproporzionato e ingiustificato. Nel recepire la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il legislatore nazionale ha optato per l’erogazione dei servizi di diagnosi energetica da parte di esperti qualificati, dopo un periodo transitorio, esplicitamente circoscrivendo la portata di tale obbligo alle sole imprese di grandi dimensione e alle imprese energivore che devono svolgere le diagnosi su base periodica (cfr. art. 8, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 102/2014).
E’ altresì da rilevare che, così come chiarito dal MISE, neanche, i decreti interministeriali di attuazione dei bandi per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, individuano a carico delle PMI requisiti per lo svolgimento delle diagnosi energetiche analoghi a quelli che incombono sulle grandi imprese e le imprese energivore. Per quanto concerne i requisiti applicabili anche alle PMI valgono, infatti, le disposizioni previste ai fini dell’ammissibilità delle spese al co-finanziamento, ossia l’obbligo di conformità delle diagnosi alle disposizioni di cui all’Allegato 2 al D.Lgs. n. 102/2014 per gli audit energetici. Queste riguardano le modalità di esecuzione delle diagnosi energetiche, e non, invece, le caratteristiche e/o i requisiti soggettivi di chi può eseguirle. E’, al riguardo, stato chiarito che il rispetto delle norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4 è idoneo a soddisfare l’obbligo previsto.
In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, l’Autorità ritiene che la previsione introdotta con l’Avviso del per la concessione di contributi in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico del 29 Maggio 2017, sia idonea a limitare ingiustificatamente l’erogazione di servizi di diagnosi energetica e pertanto auspica che le osservazioni formulate vengano tenute in considerazione nella propria attività di concessione di contributi a favore delle PMI per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico”.