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Diagnosi energetiche: pubblicata la lista di interventi ai sensi del Decreto sulle condizionalità green

Come previsto dal Decreto sulle condizionalità green per le imprese energivore, ENEA ha pubblicato un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per formulare proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi energetica

martedì 10 settembre 2024 - Alessandro Giraudi

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Come previsto dall'Art. 4 comma 7 del Decreto del MASE sulle condizionalità green per le imprese energivore (DM 256 del 10 luglio 2024), ENEA ha pubblicato entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per formulare proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi energetica. L’elenco verrà aggiornato con cadenza biennale.

Due tabelle

L’elenco è costituito da due tabelle A1 e A2. La tabella A1 contiene un elenco non esaustivo di interventi per area o famiglia omogena (interventi relativi ad aria compressa, a centrale termica, a climatizzazione, etc) e per sotto area specifica. La tabella A2 approfondisce gli interventi relativi alle linee produttive, contenenti la tipologia di intervento e il relativo codice ATECO potenzialmente interessato dall'intervento. L'elenco dei codici ATECO desunto dall'analisi delle diagnosi pervenute ad ENEA nel periodo dicembre 2019-dicembre 2023, non è esaustivo e l'intervento può quindi essere considerato anche per altri codici ATECO.

Cosa prevede il decreto sulle condizionalità green

Ricordiamo che il citato DM n. 256 del 10 luglio 2024 adotta in via definitiva le cosiddette “condizionalità green” per le imprese a forte consumo di energia elettrica che beneficiano di agevolazioni in bolletta destinate al finanziamento delle fonti rinnovabili. Oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore devono ora soddisfare una condizionalità green tra: dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione, coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio e investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra.

Con il decreto, si è completato il quadro delle regole riguardanti la misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica, introdotta dal decreto 131 del 2023 in linea con le nuove linee guida sugli aiuti di Stato.

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