Stamane il Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la “Legge sulla partecipazione” (n. 28/2017) della Regione Puglia che disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione al dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale.
L'art. 7 di questa legge regionale, rubricato "dibattito pubblico per le grandi opere", al comma 2 prevede che: “La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
b) fatta salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.”
Lo stesso art. 7, al comma 5 prevede che “Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) elettrodotti;
c) impianti per lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
j) reti di radiocomunicazione;
g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi”.
Al comma 12, l’art. 7 prevede inoltre che “ All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico”.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO. Tali strumenti di partecipazione, osserva il Governo, sono già previsti nell'ambito della normativa statale in materia ambientale e in particolare all'articolo 24-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dal D.Lgs n. 104/2017. Tale articolo in particolare prevede che "1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente. 2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1".
L'autorità competente cui la norma statale fa riferimento è definita all'articolo 5, lett. p), dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA". Solo per i progetti di competenza regionale l'autorità competente per l'inchiesta pubblica è la Regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle città e sull'assetto del territorio (di cui all'art. 22 Dlgs 50/2016) è l’autorità nazionale competente a disporre e gestire il dibattito pubblico, eventualmente, e in alcuni casi, anche su richiesta del consiglio regionale della regione interessata.
Il Governo ricorda inoltre che il citato D.Lgs n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", all'articolo 25, recante le "Disposizioni attuative", prevede che con successivo decreto del ministeriale saranno disciplinate le modalità di svolgimento e gestione della procedure di inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Dunque, osserva il Governo nazionale, i commi 2, 5 e 12 dell’art. 7 della legge in esame “disciplinano strumenti di partecipazione anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale che, ai sensi della normativa statale in materia, esulano dalla competenza regionale. Esse stabiliscono inoltre sui progetti pubblici relativi a tali opere un’inchiesta regionale che interferisce con il dibattito pubblico previsto per le opere pubbliche nazionali dalla legislazione statale di riferimento”. Ne consegue “la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ridondando le norme regionali in ambiti materiali espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali; la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei princìpi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004; la violazione dell’art. 118, Cost., in quanto le menzionate norme regionali comportano un’interferenza con l’attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale; nonché per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, primo comma, della Costituzione, introducendo ingiustificati aggravamenti procedimentali”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE EMILIANO. "La norma ritenuta incostituzionale dal governo”, commenta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, “prevede che la Regione, quando è chiamata ad esprimersi su grandi opere, possa indire un dibattito pubblico per acquisire le valutazioni della collettività.
Si tratta di disposizioni già presenti anche in altre normative regionali come quella della Toscana e che non sono state in passato ritenute illegittime.
La Puglia nel solco di tali esperienze, e comunque previo approfondimento giuridico, ha introdotto il dibattito pubblico esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze.
Tanto è vero che per rassicurare il Governo che non si sarebbero svolti incontri o discussioni su opere di esclusiva competenza statale in cui le regioni non sono chiamate ad esprimersi, ho formalmente assunto l'impegno di ribadire questo concetto modificando alcune disposizioni sulle opere oggetto di dibattito pubblico.
Ma neppure tale impegno formale ha evidentemente rassicurato il governo".