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Dibattito pubblico sulle opere, la posizione della Regione Puglia dopo la sentenza della Consulta

A seguito dell'annullamento dei commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2017, da parte della Consulta, non è necessario modificare la legge che quindi rimane pienamente vigente ed applicabile alle opere pubbliche regionali

lunedì 17 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Il presidente della Regione Puglia ha tenuto oggi una conferenza stampa sulla questione della legge regionale sulla Partecipazione, recentemente riformata dalla Corte costituzionale dopo il ricorso del Governo nazionale (LEGGI TUTTO). All'incontro con i giornalisti erano presenti anche il capo dell'Avvocatura regionale, Rossana Lanza e la consigliera del Presidente per l'attuazione del programma, Titti De Simone.

Per Emiliano "la legge pugliese sulla Partecipazione conteneva degli elementi molto avanzati per consentire il dibattito pubblico anche sulle opere nazionali e non solo sulle opere di interesse locale.

Lo avevamo considerato necessario alla luce delle esperienze non positive della Puglia sulle grandi infrastrutture sovraregionali. Dopo l'approvazione della legge regionale questo aspetto è stato regolato da un Dpcm riguardante il dibattito pubblico sulle grandi opere nazionali. Quindi correttamente la Corte Costituzionale, preso atto dell'emissione del Dpcm, ha ritenuto che nel momento in cui esiste il dibattito pubblico nazionale, quello regionale sarebbe stata una sovrabbondanza non corretta e per certi versi defatigante.

Per questa ragione avevamo scritto al Presidente del Consiglio Conte per chiedergli di concordare le modifiche alla legge regionale, sperando in un po' più di coraggio da parte di questo Governo, che invece ha partorito un topolino: nel senso che la nostra legge era ben più avanzata di quella che è stata varata questa estate a livello nazionale e che rappresenta un'autentica occasione perduta.

Purtroppo questo Governo, che è stato eletto per cambiare il Paese, dimostra ancora una volta di essersi perfettamente accomodato sulle poltrone in ossequio a tutte le lobby che temevano la partecipazione come elemento che potesse scardinare per esempio leggi come lo "Sblocca Italia". Vi ricordate la battaglia del Movimento 5 Stelle contro lo Sblocca Italia? Ne sentite più parlare?

Io mi auguro che il Dpcm sia modificato in modo tale da assomigliare almeno un po' alla legge pugliese, perché sennò così com'è davvero è una grande delusione.

Il Dpcm dovrebbe invece prevedere numeri di fatturato dell'opera po' più accessibili per avere il dibattito pubblico sulle opere nazionali. Queste opere, secondo il DPCM attuale, devono avere una grande dimensione e quindi c'è un limbo rispetto alle opere intermedie per le quali questo dibattito pubblico non può essere chiesto. Ciò potrà essere oggetto di un incontro specifico con le regioni che hanno delle leggi sulla partecipazione se il Presidente del Consiglio lo vorrà, in modo tale da modificare il DPCM se avranno volontà di mantenere le promesse elettorali.

Io mi auguro di poter al più presto fare questo incontro per chiedere una maggiore agibilità per conto delle regioni nell'utilizzo degli strumenti partecipativi.

Per tutto il resto la legge sulla Partecipazione della Regione Puglia è attiva, funzionante, in vigore e finanziata e siamo quelli che mantengono le promesse: non siamo dei chiacchieroni".

LA NOTA DELL'AVVOCATURA REGIONALE. Con sentenza n. 235/2018, pubblicata il 14.12.2018, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzione della legge regionale pugliese sulla partecipazione n . 28/2017 con esclusivo riferimento al dibattito pubblico regionale previsto per le grandi opere di competenza nazionale, dichiarando l'illegittimità dei commi 2 e 5 dell'art. 7, solamente nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali; ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, pure sollevata dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, del comma 12 del medesimo articolo 7, in quanto legittimamente riferibile a tutte le opere pubbliche di competenza regionale.

La Consulta ha rilevato che pur muovendo dal (legittimo) presupposto che in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico, ove tuttavia le intese o i pareri regionali siano destinati a confluire in un procedimento statale di deliberazione dell'opera pubblica, occorre applicare la disciplina del dibattito pubblico dettata dallo Stato.

La sentenza richiama, quindi, il Codice dei contratti pubblici e il recentissimo Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.5.2018 n. 76, recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, occupandosi anche del rapporto con le realtà territoriali coinvolte dall'opera e con le relative istituzioni, disponendo altresì che il dibattito pubblico debba essere gestito (dallo Stato) tenendo conto anche delle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento.

Tale regolamento, tuttavia, è stato emanato dopo l'adozione della legge regionale.

Cosicché, in sostanza, detto Regolamento - di matrice nazionale – è sopravvenuto a colmare il vuoto che la regione aveva inteso "eccessivamente" disciplinare.

Per il resto, la legge regionale ha resistito ad ogni altra censura.

A seguito dell'annullamento dei commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge regionale, da parte della Consulta, non è necessario modificare la legge che – quindi – rimane pienamente vigente ed applicabile alle opere pubbliche regionali nonché a tutti gli altri strumenti di partecipazione alle politiche pubbliche regionali e locali ivi contemplati.

Vedi anche: “Consulta: il dibattito pubblico regionale non si può svolgere anche sulle opere nazionali

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