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Dichiarazione dei redditi, online i modelli definitivi 2017 Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e Irap

A partire da quest’anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi

mercoledì 1 febbraio 2017 - Redazione Build News

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello Irap, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

A partire da quest’anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

REDDITI PERSONE FISICHE 2017, LE NOVITÀ. Nel modello di quest’anno rientrano l’agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”). Tra le varie proroghe si evidenzia fino al 31 dicembre 2016, quella relativa all'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Spazio nella dichiarazione di quest’anno anche per la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, possedevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

COSA ENTRA E COSA ESCE NEL REDDITO D’IMPRESA. Diverse le novità che fanno il loro ingresso nei quadri dedicati al reddito d’impresa. In particolare, spazio alle “variazioni in diminuzione” dedicate alla maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento) e del 150 per cento (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Spariscono, invece, i righi dedicati ai cosiddetti “costi black list”, a seguito dell’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Infine, per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone, arrivano in Redditi 2017 l’agevolazione Branch exemption e il bonus domotica, oltre ad un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci, quest’ultima prevista solo per le società. Sono state inoltre recepite le novità per l’Ace (“aiuto alla crescita economica”) introdotte dalla legge di bilancio per il 2017, che ha modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IRAP 2017. Trovano spazio nel nuovo modello Irap 2017 l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

PIÙ TEMPO PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE. L’articolo 5 del Dl n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. E’ stata, quindi eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dal momento che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se sia a favore o a sfavore. L’articolo 5 del Dl n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI.

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