Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
L'art. 1 del D.M. 37/2008 definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo. In particolar modo la lettera c) di tale articolo riporta:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Questo significa che a partire dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del decreto, tutte le canne fumarie costruite ex novo oppure soggette a risttutturazione devono essere dotate della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità va redatta alla fine dei lavori a cura della ditta che ha realizzato o ristrutturato il camino. Una copia va rilasciata al committente, una va depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di appartenenza e una copia rimane alla ditta che ha realizzato il manufatto. E' bene precisare che un camino esistente, indipendentemente dalla presenza o meno della dichiarazione di conformità, se sottoposto a ristrutturazione o rifacimento necessita della redazione di una nuova dichiarazione.
Vediamo invece quali sono gli obblighi per quanto riguarda la progettazione della canna fumaria. Secondo l'art. 5 comma 1 del DM 37/2008, il progetto per la costruzione di un nuovo camino o la ristrutturazione di un camino esistente deve essere sempre redatto e allegato alla dichiarazione di conformità. Per canne fumarie asservite ad impianti di potenza maggiore di 50kW oppure per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate, il progetto della canna fumaria deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali. Nei rimanenti casi il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino.
Il progetto del camino realizzato da un progettista contiene almeno:
- lo schema del camino;
- la planimetria per la localizzazione del manufatto;
- una relazione tecnica sulla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare;
- le misure di prevenzione incendi e di sicurezza da adottare nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento.
Il progetto del camino realizzato dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino contiene almeno:
- lo schema del camino;
- la descrizione funzionale ed effettiva dell'opera.
Le norme principali a cui fare riferimento per la progettazione dei camini sono:
- UNi13384-1:2008 metodi di calcolo per camini asserviti a un solo apparecchio
- UNi13384-2:2009 metodi di calcolo per camini asserviti a più apparecchi
- UNi15287:2010 metodo di calcolo termico e fluidodimanico per il calcolo delle distanza da materiale combustibile
- UNi10640:1997 progettazione e verifica delle canne fumarie per apparecchi tipo B a gas a tiraggio naturale
- UNi10641:2013 progettazione e verifica delle canne fumarie per apparecchi tipo C a gas di tipo soffiato
Le norme principali per la realizzazione dei camini a cui fare riferimento nelle dichiarazioni di conformità sono:
- UNi7129-3:2008 criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi domestici
- D.Lgs.152/2006 Allegato IX parte II requisiti tecnici e costruttivi dei camini per impianti maggiori di 35kW
- UNi10845:2000 criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento camini apparecchi a gas
- UNi10683:20012 verifica, installazione, controllo e manutenzione di generatori di calore alimentati a biomassa
- UNiTS11278:2008 criteri di scelta di canne fumarie, camini, condotti e canali da fumo - placca fumi