Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 di oggi 23 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto del Mef del 29 dicembre 2014 recante “Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 «semplificazione fiscale».”
Il decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, che ha introdotto a partire dal 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata, con l'articolo 7 ha disposto la soppressione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997, e dell'art. 18 del decreto n. 164/1999, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale; inoltre lo stesso articolo ha previsto che con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015 l'entità dei compensi per i CAF e i professionisti abilitati, per tener conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato.
RIMODULATI I COMPENSI. Il decreto del Mef pubblicato oggi sulla Gazzetta stabilisce che le misure dei compensi di euro 14 e euro 26 di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in:
a) euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
b) euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
c) euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.
LIMITI MASSIMI DI SPESA. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi non possono eccedere il limite di euro 321.497.790,00 per l'anno 2015 ed euro 316.897.790,00 a decorrere dall'anno 2016. Qualora la somma complessiva risulti superiore ai predetti importi, l'ammontare dei singoli compensi è rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo da garantire il rispetto del limite massimo di spesa autorizzato.