Con le circolari nn. 14/E e 15/E firmate ieri, 19 giugno 2023, dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate fornisce importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.
I citati documenti di prassi rappresentano un aggiornamento della circolare n. 24/2022 (riferita all’anno di imposta 2021), in cui sono evidenziate le principali novità introdotte in materia per l’anno d’imposta 2022, a fronte delle disposizioni normative, dei documenti di prassi (circolari e risoluzioni), nonché delle risposte fornite agli interpelli e alle consulenze giuridiche.
Nelle circolari in commento non sono trattate – in quanto, come avvenuto l’anno scorso, saranno oggetto di uno specifico documento di prassi – le detrazioni connesse agli interventi edilizi che beneficiano del 110%, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al Sismabonus, al bonus verde e al bonus facciate, all’Ecobonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, al bonus mobili, all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Visto di conformità - Acquisizione e conservazione del modello 730
Nel merito, vengono recepite le modifiche normative – intervenute a decorrere dall’anno d’imposta 2022, al generale obbligo di conservazione in capo ai Caaf e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili – introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. In particolare, con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti (scontrini, fatture, eccetera.), che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
Visto di conformità superbonus
Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato, diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110 per cento.
“Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. La disposizione prevede, altresì, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
Al riguardo si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.