Nella riunione del 10 febbraio, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la Legge della Regione Toscana n. 77 del 16 dicembre 2014 in quanto, nel modificare la l.r. n. 91/1998, introduce forme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni in un ambito precluso alle regioni, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. L’articolo 8 della legge regionale n. 77/2014, ha inserito nella legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) l’articolo 16-sexies, che disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. n. 88/1998 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) relative alle attività di immersione o movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonché di immersione in mare di strutture di contenimento e degli interventi di ripascimento della fascia costiera.
Il comma 2 dell’art. 16-sexies stabilisce:
2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.
Secondo il Governo la disposizione
regionale suddetta è in contrasto con il quadro normativo statale di
riferimento. Infatti, la legge n. 179 del 2002 (Disposizioni in
materia ambientale), all’art. 21 prevede che:
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in àmbito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”. La norma de qua attribuisce alle regioni soltanto la competenza amministrativa per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini. Resta fermo che gli interventi in parola devono rispettare i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 152 del 199, abrogato e riformulato dall’art. 109 del d.lgs. n.152 del 2006, il quale al comma 2 precisa: “In conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano(...).
SENTENZA DELLA CONSULTA. In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 259 del 2004, ha affermato che:
Per alcune delle attività per le quali l'art. 35 prevede la necessità di una autorizzazione, è intervenuto l'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), secondo cui “per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35.
Diversamente, la disposizione regionale in esame prevede una “autorizzazione rilasciata in forma semplificata”, facendo espressamente “salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006”.
Tale previsione rende difficile l’individuazione dei procedimenti semplificati che coinvolgono vincoli ambientali a cui la norma regionale fa riferimento e impedisce la verifica di conformità alla normativa vigente.
Pertanto, secondo il Consiglio dei ministri il comma 2 dell’art. 16-sexies inserito nella l.r. n. 91/1998 dall’art. 8 della l.r. n. 77/2014, contrasta con la normativa nazionale in materia ambientale in quanto, anziché limitarsi ad esplicare quanto già previsto dalla regolamentazione di settore, inserisce elementi normativi nuovi in un ambito precluso alle Regioni, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e, pertanto viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.