Normativa

Differenza tra innovazione e modificazione in condominio: chiarimenti dalla Cassazione

In una recente ordinanza, la Corte di cassazione richiama un suo principio enunciato nella materia del condominio di edifici ed applicabile anche alla comunione

venerdì 4 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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M. e B. R. hanno impugnato la sentenza n. 118/2017 emessa dal giudice di pace di Ferrara che, nel contraddittorio di S. P., aveva respinto la domanda delle attrici al fine di sentire accertare e dichiarare che il convenuto aveva illegittimamente occupato l’area del cortile censita nel comune di Ostellato, in violazione del diritto di comproprietà delle vicine impiantando, senza il loro preventivo consenso, una siepe in prossimità della linea di confine tra le due proprietà, nonché apponendo alberi, vasi e fioriere con supporti in legno per rampicanti nell’area prospiciente l’ingresso della propria abitazione e, conseguentemente, per ottenere la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Il tribunale di Ferrara, nella resistenza dell’appellato, ha respinto il gravame così articolando le ragioni della decisione: (i) la sentenza impugnata sussume correttamente la fattispecie concreta entro quella astratta dell’art. 1102 c.c., anziché entro quella dell’articolo 1120 in quanto le siepi collocate dal convenuto non costituiscono un’innovazione; (ii) la consulenza d’ufficio ha chiarito che «[l]a posizione dei due tratti di siepe e la mancanza di continuità della stessa non impedisce la libera fruizione di tutta la corte da parte di tutti i comproprietari se non per l’area di sedime, che come si evince dalle foto è del tutto trascurabile»; (iii) dette opere non costituiscono “innovazioni”, né le siepi determinano alcuna suddivisione del cortile; (iv) il giudice di pace, interpretando correttamente la c.t.u., ha affermato che le siepi impiantate dal convenuto non alterano il pari uso della cosa comune da parte di ogni partecipante; l’impianto della siepe – lo ha chiarito il consulente d’ufficio – consente il passaggio su tutta la corte e non ne altera la destinazione rendendola di uso esclusivo.

M. e B. R. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e, in prossimità dell’udienza, hanno depositato una memoria con allegati. S. P. è rimasto intimato.

La Cassazione sulla differenza tra innovazione e modificazione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione (Civile Sez. 2) con l'ordinanza n.5533/2025 pubblicata il 2 marzo, nella quale viene richiamato il principio, enunciato dalla suprema Corte nella limitrofa materia del condominio di edifici ed applicabile anche alla comunione, per il quale, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte.

Secondo la Cassazione, “il tribunale di Ferrara, senza incorrere nel prospettato vizio di sussunzione, in base a un giudizio di fatto - il cui sindacato, di regola, non è consentito in sede di legittimità - ha ritenuto che la collocazione delle siepi, da parte del convenuto, non configuri un’innovazione ex art. 1120 c.c., la quale non può essere apportata senza il consenso degli altri comproprietari, ma integri un legittimo uso della cosa comune ad opera di uno dei partecipanti, ai sensi dell’art. 1102 c.c. D’altra parte, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Sotto altro profilo, la motivazione della decisione è sufficientemente chiara e non appare viziata da intrinseca contraddittorietà”.

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