Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo U-nd/1868/2019 del 28.2.2019, ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un parere in merito alla possibilità di spendere «quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista».
Con la Delibera n. 416 del 15 maggio 2019, l'Anac ritiene ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1 - recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.
L'Autorità anticorruzione ritiene, allo stato, in assenza di precise disposizioni normative al riguardo e di evidenze giurisprudenziali, e in una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS 1162, assegnato al Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica, di cui alle Linee guida n. 1, parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera a).
Secondo l'Anac la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell’esercizio della professione, con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria, dovrebbe avvenire nell’ambito di atti normativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà prontamente trasmessa, quale, ad esempio, il regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27 -octies, del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.
In allegato la Delibera Anac