A distanza di un anno, il Parlamento ha finalmente approvato in maniera definitiva la Direttiva Case Green. Ma cosa prevede il nuovo testo? E quali sono le principali modifiche intervenute?
Nei vari passaggi tra Parlamento e Consiglio europeo il testo ha subito varie modifiche puntando a una maggiore flessibilità delle limitazioni previste al suo interno. Ma qual è il cuore della normativa? Al centro della Direttiva è previsto un piano di ristrutturazioni per gli edifici residenziali, a partire da quelli meno performanti. Stop agli incentivi per le caldaie alimentate solo a metano. Più peso ai sistemi ibridi, come quelli che combinano caldaie e pompe di calore, e all’elettrificazione. E regole più stringenti per gli edifici nuovi e l’installazione di impianti solari.
Edifici meno performanti
Entro il 2050 tutti i Paesi dell'Unione dovranno avere un parco residenziale a zero emissioni, l'unico vincolo presente è che il 55% delle riduzioni dovrà riguardare la ristrutturazione degli edifici più energivori. Nel testo dello scorso anno invece era previsto per il 2030 il raggiungimento della classe energetica E e per il 2033 il raggiungimento della classe D.
Messa al bando di combustibili fossili
Nel primo testo approvato era previsto per il 2024 il divieto di agevolare gli apparecchi alimentati a combustibili fossili sia per nuovi edifici che per le riqualificazioni. Nel nuovo testo invece il limite viene portato in avanti al 2040. Prevista nel nuovo testo anche la possibilità di incentivare i sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano caldaie e pompe di calore.
Cambiano le date di adeguamento degli edifici, estesi i vincoli d'esenzione
Se nel primo testo la deadline per il raggiungimento delle emissioni zero era prevista al 2026 per gli edifici pubblici e al 2028 per tutti gli altri ora nel nuovo testo la data di adeguamento per edifici pubblici è 1° gennaio 2028 mentre 1° gennaio 2030 per tutti gli altri edifici. Aumentano anche gli edifici esenti dai vincoli previsti dalla Direttiva, tra questi vi sono: immobili sottoposti a vincolo puntuale o a vincolo di area, immobili religiosi, immobili temporanei, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi all’anno, gli immobili della difesa e quelli sotto i 50 metri quadri.