È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue Serie L dell'8 maggio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione), nota come “Direttiva Case Green”, approvata in via definitiva il 12 aprile scorso dall'Ecofin ma con il voto contrario di Italia e Ungheria.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
I punti fondamentali
Le disposizioni della direttiva riguardano:
- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
- l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a: edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;
- l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;
- il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
- l’energia solare negli edifici;
- i passaporti di ristrutturazione;
- i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
- le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;
- gli edifici intelligenti;
- la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;
- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;
- le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.
I requisiti stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.
Gli articoli
La direttiva consta di 38 articoli e di 10 allegati.
Gli articoli prevedono diversi temi: piano nazionale di ristrutturazione degli edifici; adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica; calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica; edifici di nuova costruzione; edifici esistenti; norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale; energia solare negli edifici; edifici a emissioni zero; passaporto di ristrutturazione; sistemi tecnici per l’edilizia; infrastrutture per la mobilità sostenibile; predisposizione degli edifici all’intelligenza; scambio dei dati; incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato; sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia; attestato di prestazione energetica; affissione dell’attestato di prestazione energetica; banche dati della prestazione energetica nell’edilizia; ispezioni; rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria; esperti indipendenti; certificazione dei professionisti dell’edilizia; sistema di controllo indipendente, entrata in vigore e recepimento.
Gli allegati
Per quanto riguarda gli allegati, l'allegato I specifica le disposizioni del quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici come previsto dall'articolo 4; l'ALLEGATO II il modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici di cui all’articolo 3; l'ALLEGATO III il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2; l'ALLEGATO IV espone il quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza; l'ALLEGATO V riguarda il modello dell’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 19; l'ALLEGATO VI specifica i Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica; l'ALLEGATO VII il Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi; l'ALLEGATO VIII i Requisiti dei passaporti di ristrutturazione; l'ALLEGATO IX si compone di due parti, la PARTE A concerne la Direttiva abrogata e l'elenco delle modifiche successive di cui all’articolo 36, mentre la PARTE B i Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione di cui all’articolo 36; infine l'ALLEGATO X riguarda la Tavola di concordanza.
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