È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2018 l'atteso decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”.
L'articolo 111, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con il medesimo decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita'.
L'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che individuano compiutamente le modalita' di effettuazione delle attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
DAL 30 MAGGIO 2018 IN VIGORE IL REGOLAMENTO. Il decreto 7 marzo 2018, n. 49, che entra in vigore il 30 maggio 2018, consta di 28 articoli raggruppati in quattro titoli:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I Profili generali
Capo II Funzioni e compiti nella fase preliminare
Capo III Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Capo IV Controllo amministrativo contabile
Titolo III IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE
Capo I Profili generali
Capo II Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
ABROGAZIONI. Dal prossimo 30 maggio, data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. L'articolo 101, comma 6-bis, del Codice dei contratti, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.
L'ESECUTORE PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. L'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto correttivo e integrativo, stabilisce che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017.
ENTRATA IN VIGORE. L'articolo 216, comma 17 del Codice appalti dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Infine, l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore.
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