Qualora il direttore dei lavori assuma l'incarico per un'opera che non rientra tra le sue competenze, il contratto di direzione dei lavori va considerato nullo e, pertanto, nessun risarcimento a titolo contrattuale può essere chiesto al professionista per l'inadempimento o il non corretto adempimento dell'incarico.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, sezione VI, con la sentenza n. 2040 del 4 febbraio 2015.
LA NULLITÀ DELL'INCARICO IMPLICA ANCHE CHE AL PROFESSIONISTA NON SPETTA ALCUN COMPENSO PER L'OPERA PRESTATA. In caso di nullità del contratto di direzione dei lavori per via del fatto che l'opera non rientra nelle competenze del professionista, non solo non può essere chiesto a quest'ultimo il risarcimento per inadempimento o scorretto adempimento, ma non spetta neppure alcun diritto al compenso per l'opera prestata.
Nel caso oggetto del pronunciamento della suprema Corte, la costruzione rispetto alla quale era stato conferito l’incarico di direttore dei lavori a un geometra L.M. era in cemento armato e non rientrava nel novero di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la lorodestinazione non comportino pericolo per le persone (art. 16 lett. 1) ed m) del R.d. 1929 n. 274).
Pertanto, osserva la Cassazione, “ne derivava la nullità del conferimento dell’incarico professionale e quindi la illegittimità di far derivare conseguenze risarcitorie per l’inadempimento – o non esatto adempimento – di siffatto incarico, non emergendo d’altronde che il titolo fatto valere dai committenti si fondasse su una responsabilità di altro tipo (extracontrattuale)”.