Con la sentenza n.18481/2017, la terza sezione penale della Corte di cassazione ricorda che il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, ora sostituito dall'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva.
Nel caso in esame il Tribunale, in applicazione dei suddetti principi ermeneutici univocamente fissati dalla Cassazione in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, ha correttamente impartito l'ordine di demolizione in considerazione del fatto che, al di là dell'omessa denuncia dei lavori e successiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, le opere in esame erano state comunque realizzate in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, costituente a tutti gli effetti violazione incidente sulla realizzazione tecnica del manufatto.
In allegato la sentenza
Leggi anche: “Cassazione: la disciplina antisismica si applica a prescindere dai materiali e dalle relative strutture”