Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 dell'11 gennaio è pubblicato il Regolamento 4 gennaio 2022, n. 2, recante “Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche”.
Il regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, disciplina:
a) i criteri e le modalità relative ai procedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 3/2016;
b) i criteri per l’adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2016;
c) le caratteristiche del Registro regionale degli impianti geotermici e le relative modalità di registrazione e gestione di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 3/2016;
d) i criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 3/2016;
e) le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza e delle operazioni di collaudo e di certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3/2016.
Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico disciplinate ai sensi del presente regolamento sono realizzate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, nonché dei principi dell’azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui agli articoli 3 ter e 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 del 2010.
Il regolamento – disponibile qui in allegato - entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.