Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha risposto ieri in commissione Finanze della Camera all'interrogazione 5-03727 Fragomeli, avente ad oggetto “Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”.
Di seguito riportiamo il testo della risposta.
“Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che l’articolo 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute prevedendo l’obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati.
La norma pone a carico dell’impresa l’onere del versamento delle ritenute operate « con distinte deleghe per ciascun committente » e specularmente obbliga il committente alla verifica del versamento.
Il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
Gli Onorevoli interroganti osservano che, in mancanza dei necessari documenti che comprovano l’effettiva regolarità fiscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l’attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili.
Il comma 5 del menzionato articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, di non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Tuttavia, il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento, a parere degli interroganti, risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili in particolare le cooperative e le Imprese soggette al meccanismo dello split payment; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l’IVA in quanto trattenuta in fattura dal committente.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « come intenda semplificare la normativa in oggetto, anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in premessa, nonché valutando l’introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui l’appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l’attività ».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
In relazione alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 124 del 2019, deve rilevarsi che l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l’imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società individuati dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell’indice FTSE MIB) sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall’acquirente/destinatario; ciò al fine di garantire l’effettiva corresponsione dell’IVA all’Erario.
Tale meccanismo è stato introdotto, a seguito del rilascio di una autorizzazione in deroga da parte della Commissione europea.
Poiché la misura costituisce una deroga all’ordinario sistema di funzionamento dell’IVA, potrebbe ritenersi che l’importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale « IVA teorica » nella soglia dei suddetti versamenti, ai fini del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5.
Per completezza, si evidenzia che l’applicazione dello split payment non è riservata al settore delle imprese edili, riguardando, invece, tutti i soggetti che effettuano operazioni nei confronti dei committenti sopra indicati.
Il settore edile risulta, invece, particolarmente interessato dalla disciplina dell’inversione contabile (reverse charge), di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Anche in questo caso l’IVA è versata direttamente dal committente, il quale assume anche la qualifica di soggetto debitore dell’imposta, e pertanto non confluisce nel conto fiscale del prestatore. Per tale ipotesi si potrebbe giungere alle medesime conclusioni innanzi richiamate per lo split payment e, pertanto, considerare anche tale importo come « IVA teorica » ai fini in esame.
In merito alla richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle ritenute di tutti i dipendenti, l’Agenzia delle entrate segnala che detta misura richiederebbe un apposito intervento normativo e che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di riscontro, prevista in capo al committente, in ordine al corretto versamento delle ritenute”.