L'Assemblea del Senato ha approvato ieri con modifiche il disegno di legge in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, già approvato dalla Camera e licenziato il 21 marzo dalla Commissione Giustizia del Senato con mandato alla relatrice, sen. Erika Stefani.
Il ddl, che torna al vaglio della Camera, “interviene sulla materia dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese e ha la finalità di rafforzare la tutela del professionista”, ha spiegato in Aula la relatrice Stefani.
“In particolare, il disegno di legge contiene la definizione di equo compenso, che è un compenso che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a parametri per la sua determinazione. Per gli avvocati, il riferimento è il regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, per gli altri professionisti invece i regolamenti per la determinazione dei parametri sono stabiliti con il Ministro vigilante su quella professione. Per le professioni non ordinistiche, queste determinazioni sono previste da decreti del Ministero dello sviluppo economico.
La disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che riguardano quindi prestazione d'opera intellettuale, che trovano fondamento in convenzioni e che siano svolte in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese che l'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Viene estesa poi la disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica.
Nel dettaglio, il disegno di legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato e viene elencata nella norma una serie di pattuizioni. In primis, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri.
Si prevede poi la nullità di alcune pattuizioni che dimostrano, tra l'altro, nell'elenco di cui all'articolo 3, una pratica anche invalsa, che ha dato poi origine all'odierna riflessione e quindi a questa norma. Si vedano, per esempio, le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente o cliente vantaggi magari anche sproporzionati. Vi sono anche altri tipi di condotte, come per esempio l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente compensi, corrispettivi o rimborsi per l'uso di software, banche dati e servizi di assistenza; sono altresì nulle le pattuizioni nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore.
Nel caso in cui venga rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice adito potrà rideterminarlo, condannando quindi il committente al pagamento del dovuto; inoltre potrà essere prevista anche la corresponsione da parte del cliente di una somma in favore del professionista pari al doppio della differenza, quindi una sorta di indennità aggiuntiva.
Riassumendo poi il testo, all'articolo 6 si prevede che le imprese sopra ricordate adottino modelli standard di convenzione concordati però con i consigli nazionali degli ordini e i collegi professionali.
All'articolo 7, nella disciplina dei compensi per gli avvocati, vi è la possibilità che il cosiddetto parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio diventi titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, mentre nel disegno di legge originario si richiamava l'articolo 702-bis del citato codice. Questa è l'unica parte in cui la Commissione ha dovuto apportare una modifica, per il cessare degli effetti dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), che ha sostituito il rito sommario con rito semplificato; oggi pertanto il riferimento è all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile.
Tra le altre importanti modifiche introdotte dal presente disegno di legge, viene istituito presso il Ministero della giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che ha il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia.
L'articolo 11 reca una disposizione transitoria in base alla quale queste norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Commissione ha pertanto approvato il testo proveniente dalla Camera di deputati senza ulteriori modifiche, salvo questo ricordato riferimento normativo contenuto all'articolo 7”, ha precisato la relatrice.