È entrato in vigore il 21 aprile 2018 il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Pubblicato sulla Gazzetta Europea del 31 marzo 2016, il regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il regolamento non si applica ai DPI: a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO. I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA. I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DEI DPI. Il regolamento 2016/425 non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento.
LIBERA CIRCOLAZIONE. Gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento.
In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
SANZIONI. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del regolamento.
ABROGAZIONE. La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione: a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016; b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.