“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”: è questo l'oggetto dell'articolo 207 del Decreto Rilancio convertito in legge - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato scorso, e in vigore dal 19 luglio.
Di seguito riportiamo il testo del suddetto art. 207:
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.
IL COMMENTO DELL'OICE. L'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane esprime un giudizio favorevole sull'approvazione definitiva del decreto Rilancio Per Gabriele Scicolone, "si tratta di un provvedimento articolato e corposo, dalle mille sfaccettature di cui apprezziamo, in particolare, il fatto che sia stata accolta la nostra richiesta di dare liquidità agli operatori economici del settore della progettazione e delle costruzioni. Mi riferisco all'articolo 207 sulle anticipazioni che per le procedure avviate da maggio in poi consente anche di integrare al 30% l'anticipazione già ottenuta e di richiederla sulle prestazioni ancora da eseguire. Avremmo preferito che la norma fosse obbligatoria, non legata alla disponibilità delle risorse e che ad essa si accompagnasse anche un automatismo sulla cedibilità dell'anticipazione stessa, ma si tratta in ogni caso di una misura apprezzabile. Gli associati la stanno utilizzando ma vorremmo che tutte le stazioni appaltanti avessero la sensibilità di concederla, quando richiesta, anche perché se il contratto è in esecuzione correttamente si immette liquidità nel sistema senza rischiare alcunché. Alcune lo stanno facendo e le ringraziamo".
Giudizio positivo anche sul superbonus del 110%. "Siamo convinti ? ha detto Scicolone ? che si tratti di una norma dall'elevato potenziale di rilancio del PIL del settore; occorre adesso garantirne una rapida attuazione, nel rispetto assoluto della correttezza e della legalità ma soprattutto valorizzando le professionalità degli operatori economici coinvolti affinché l'utente finale possa contare su interventi efficaci e di qualità".
In allegato il Decreto Rilancio convertito in legge
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