Con la Delibera n. 57 del 2020 (pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020) il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha adottato un ulteriore provvedimento per la mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese.
Infatti con tale Delibera – recante modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 – sono stati fatti salvi gli interventi di valore inferiore ai 10 milioni di euro e per i quali non era stato ancora adottato un livello adeguato di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Ora i Presidenti di Regione in qualità di Commissari straordinari ovvero i soggetti attuatori delegati, utilizzeranno per le progettazioni e le relative procedure di gara, le società “in house” dello Stato individuate dalla normativa nazionale e le centrali di committenza qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”. Le relative spese sono ricomprese nel quadro economico del singolo intervento. La mancata assunzione delle citate obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel mese di giugno 2021, riferirà al CIPE sullo stato di attuazione della Delibera.
Vi è stata piena condivisione sul provvedimento da parte della Conferenza di Presidenti delle Regioni anche in considerazione del fatto che i finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi derivanti da fenomeni di dissesto idrogeologico rivestono carattere strategico, anche nell’ottica delle politiche complessive di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali, come previsto dalle recenti decisioni sul NEXT Generation EU.
In allegato la Delibera CIPE n. 57/2020