«L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui».
È questo il principio di diritto affermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28147/2022 pubblicata il 27 settembre.
In questa ordinanza la suprema Corte sostiene che non sono condivisibili “le sporadiche pronunce che hanno ritenuto di applicare la distanza minima di dieci metri rispetto ad una parete con finestra non fronteggiante l’altra parete, pur su costruzione in aderenza su tutto il fronte, che si arrestava sotto la soglia della finestra”.
IN ALLEGATO l'ordinanza della Cassazione.
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