Con la sentenza n. 5163 del 16 marzo 2015, la seconda sezione della Cassazione civile ha stabilito l'illegittimità e la conseguente disapplicazione di una norma tecnica di attuazione del P.R.G. di un comune in materia di distanze nelle costruzioni dal confine.
Nella formulazione precedente, la norma suddetta prevedeva che i muri con altezza inferiore a 1,50 metri a sostegno di terrapieni, o rampe fino a 45° (pendenza 100%), non costituiscono costruzione e pertanto non devono rispettare le distanze dai confini. Nella formulazione vigente, la norma prevede che i muri di contenimento con altezza inferiore a 1,50 metri a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45° possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanze previste dal Codice civile.
NOZIONE DI COSTRUZIONE. La norma, in entrambe le formulazioni, è stata bocciata dalla suprema Corte in base al principio secondo cui la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 del Codice civile, è unica e non è soggetta a deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte di norme secondarie; infatti il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte del predetto articolo, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore".