In tema di condominio degli edifici, le norme sulle distanze legali trovano un limite di applicazione in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio.
Infatti, spiega la Cassazione (seconda sezione civile) con la sentenza n. 6923 del 7 aprile 2015, in tale caso l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano.
Di conseguenza, queste comportano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 del Codice civile) e l'insorgere del condominio, e dall'altro la costituzione, in deroga (o in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (Cass. 139/1985).