Poiché non è riconducibile al concetto di pertinenza, il muro di contenimento è assoggettato al regime concessorio e quindi, in caso di assenza di concessione, la sanzione della demolizione è legittima.
Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1992/2015 depositata l'11 settembre.
DISTINZIONE TRA MURO DI CINTA E MURO DI CONTENIMENTO. Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, “per muro di cinta, nella dizione contenuta nell'art. 4, comma 7 lett. c), d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 1993 n. 493, e sostituito per effetto dell'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996 n. 662, devono intendersi le opere di recinzione, non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, che assumono natura pertinenziale in quanto hanno esclusivamente la funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà; ben diversa è invece la consistenza e la funzione dei cc.dd. “muri di contenimento”, i quali si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso e quindi devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità costruttive”.
“Di conseguenza”, evidenzia il Tar Campania, “il muro di contenimento, pur potendo assolvere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, sotto il profilo edilizio è un'opera ben più consistente di una recinzione in quanto non esclusivamente preordinata a recingere la proprietà e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; il che esclude la sua riconducibilità al concetto di pertinenza, conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1651)”.
DISTANZE LEGALI. Pertanto, solo il muro di cinta può essere considerato una mera pertinenza dell'immobile e quindi non soggetto al rispetto delle distanze legali.