La vicenda sulla quale si è pronunciato il Tar Lazio riguarda l’ingiunzione alla demolizione in riferimento alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti “nell’ampliamento di un balcone esistente con scala metallica di accesso dal piano sottostante senza il consenso del confinante”, eseguiti presso l’immobile di proprietà dei ricorrenti i quali deducono l’illegittimità della misura sanzionatoria - per conformità delle opere con quelle descritte negli elaborati progettuali presentati a corredo della denuncia d’inizio attività - e l’infondatezza del presupposto della demolizione rinvenuto in modo illegittimo dall’amministrazione comunale nella mancata acquisizione dell’assenso delle parti confinanti alla realizzazione delle opere.
Con la sentenza n.9879/2016 pubblicata il 21 settembre, il Tar Lazio osserva che il presupposto della misura sanzionatoria, rinvenuto dall’amministrazione comunale nella “assenza del consenso del confinante”, trae fondamento dalla previsione di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001 che al comma 3 dispone che “Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi”.
In materia di tutela dei terzi l'amministrazione deve considerarsi onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio, senza che si possa pretendere che questa assuma il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario.
Ai fini del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, il Comune è dunque obbligato a verificare il rispetto dei limiti privatistici solo a condizione che essi siano agevolmente conoscibili ovvero effettivamente conosciuti e non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi, senza necessità di procedere ad una accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici.
Nel caso in esame, la parte ricorrente “pur avendo dichiarato di aver presentato il nulla osta di alcuni confinanti [omissis] non risulta aver comprovato l’acquisizione del nulla osta della sig.ra [omissis], comproprietaria delle parti comuni dell’edificio e di tre appartamenti ubicati nello stesso stabile.
Tale omessa acquisizione risulta essere stata accertata dall’Amministrazione comunale all’esito di apposito sopralluogo da cui è emerso che le opere assoggettate a demolizione sono state eseguite a distanza inferiore a quella minima di metri cinque dalla proprietà della sig.ra [omissis], ossia di un limite legale destinato ad investire anche il rapporto pubblicistico immediatamente conoscibile e sanzionabile da parte dell’ente locale.”