Sentenze

Distanze tra costruzioni: la Cassazione sulla possibilità di deroghe locali

La legittimità della deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi

martedì 19 novembre 2019 - Redazione Build News

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In tema di distanze tra costruzioni, “la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, da parte degli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone; ciò in quanto la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (cfr. Cass. 27638/2018)”.

Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza n.29867/2019 pubblicata ieri.

Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato la legittimità della tesi sostenuta nella pronuncia gravata secondo cui il piano particolareggiato e la lottizzazione convenzionata esauriscono la gamma degli strumenti urbanistici nell'ambito dei quali è consentita la deroga alla previsione della distanza minima di 10 metri tra edifici con pareti finestrate prevista dall'art. 9 secondo comma d.m. 1444/1968. Al contrario, sostiene il ricorrente, la corte distrettuale avrebbe dovuto considerare lo strumento urbanistico di dettaglio utilizzato nel caso di specie, e cioè il progetto unitario e, in base al raffronto con la previsione dell'art. 17 e 34 delle NTA, ricondurre la fattispecie concreta a quella assimilabile alla tipologia di interventi che consentono la richiamata deroga dal rispetto delle distanze.

Nel respingere questa censura, la Cassazione ha ricordato che l'articolo 9 ultimo comma d.m. 1444/1968 prevede che "Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche", e ha evidenziato che l'interpretazione operata dalla corte bolognese è conforme a legge.

Come, infatti, chiarito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 6/2013 avente ad oggetto la legittimità costituzionale della legge Regione Marche n.31/1979, gli strumenti urbanistici che consentono la deroga prevista dall'art. 9 ultimo comma d.m. 1444/1968 sono tipici, giacché il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio (cfr. nello stesso senso Cass. 18588/2018; id.26518/2018).

Al di fuori di tale bilanciamento di interessi, è stato chiarito che in tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, da parte degli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone; ciò in quanto la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (cfr. Cass. 27638/2018).

In allegato la sentenza

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