Secondo il Consiglio di Stato, è erronea la tesi secondo la quale “chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante sia in tutto o in parte abusivo”.
Con la sentenza n. 3968/2015 depositata il 21 agosto, la quarta sezione di Palazzo Spada precisa che “l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”.
Il principio vale anche nella specifica controversia in esame, in cui la concessione chiesta da confinante non rispetti la distanza solo da una parte dell’edificio posto nel fondo limitrofo e che risulti abusiva.
Per il Consiglio di Stato “Si può imporre alla costruzione erigenda il rispetto dei 10 m.l. solo se i corpi in questione sono legittimamente realizzati o comunque destinati ad estendere la consistenza del fabbricato cui afferiscono, trovando in questo caso applicazione le norme sulla prevenzione edilizia e sul conseguente rispetto delle distanze”.
Quindi, “la semplice preesistenza di un passetto o di una scala non suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzati per un ampliamento volumetrico dell’edificio non costituiscono situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista”.