In quali fattispecie agevolative devono essere fatti rientrare i citati interventi?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La Circolare Ministeriale Direzione Centrale Normative e Contenzioso n. 36/2007 negava l’agevolazione di cui all’articolo 1 comma 345 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) per gli interventi realizzate su strutture opache orizzontali quali le coperture ed i pavimenti, subordinandone l’accesso all’emanazione di apposite disposizioni di attuazione.
A ciò ha posto rimedio il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010 che riporta la tabella i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K da rispettare per fruire dell’agevolazione. Il sito www.agenziaentrate.gov.it sub riqualificazione energetica precisa che nell’ambito degli interventi su strutture opache ed infissi è compresa la sostituzione delle strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
In questa prospettiva, si ritiene che l’intervento definito come "cappotto, tetto coibentato ed isolamento dal suolo", così come la sostituzione dei serramenti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui si è fatto cenno (cd indice di prestazione energetica), vada ricompreso nell’ambito delle agevolazioni previste dal comma 345 dell’articolo 1, fino ad un valore massimo complessivo di detraibilità ai fin IRPEF pari ad euro 60.000.
È opportuno precisare che nel caso in cui, mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e/o degli infissi, si consegua l’indice di risparmio energetico definito dall’articolo 1, comma 344, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 si realizza la fattispecie di qualificazione energetica definita dallo stesso comma e la detrazione massima degli interventi che si intendono effettuare (climatizzazione, infissi e strutture opache orizzontali) può beneficiare di un monte ai fini della detraibilità pari ad euro 100.000.
Per fruire dell’agevolazione è necessario sostituire l’impianto preesistente e installarne uno nuovo.
Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Restano comunque autonomamente agevolabili gli acquisti dei pannelli solari.