Ieri 9 febbraio in Commissione Finanze della Camera il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni ha risposto alle interrogazioni 5-07464 Martino, 5-07466 Albano e 5-07467 Villarosa, aventi ad oggetto le modifiche introdotte dal decreto-legge Sostegni ter alla disciplina della cessione del credito d’imposta in materia edilizia.
Di seguito riportiamo il testo integrale della risposta e le repliche degli onorevoli interroganti.
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 che, modificando la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica, escludono la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari, considerando queste ultime nulle se concluse in violazione della norma.
Gli Interroganti, nel segnalare come l’introduzione di queste modifiche normative abbia messo in difficoltà i cittadini e le imprese che avevano programmato o posto in essere i lavori sulla base della normativa vigente, fanno presente come gli istituti di credito, compresi Cassa Depositi e Prestiti e Poste, non potendo più cedere i crediti, stiano interrompendo gli acquisti.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno incrementare le cessioni possibili rafforzando il ruolo di controllo svolto dagli istituti di credito e prorogando i termini previsti.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto « Sostegni-ter »), ha modificato l’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato « Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali », disponendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28 del suddetto decreto-legge n. 4 del 2022 ha modificato altresì in maniera analoga l’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta ivi previsti una volta soltanto e non più in un numero illimitato di volte.
In definitiva, viene eliminata la possibilità di « cessioni a catena » consentendosi esclusivamente le cessioni di crediti effettuate « direttamente » dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate e le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Infine, il terzo e ultimo comma del citato articolo 28 ha introdotto una declaratoria di nullità per tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina.
In particolare, giova ricordare che la disposizione in esame si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (cosiddetto decretolegge Antifrodi) e che interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere, pertanto, una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
L’ambito delle agevolazioni fiscali è stato, difatti, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica: il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
Alla luce delle evoluzioni normative citate e delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, Cassa Depositi e Prestiti ha ritenuto necessario sospendere transitoriamente la sua operatività in attesa degli opportuni approfondimenti tecnici e dei necessari adeguamenti operativi.”
LE REPLICHE DEGLI ONOREVOLI INTERROGANTI. Antonio Martino (FI) ritiene che per fronteggiare tentativi di truffa sarebbe stato più opportuno prevedere maggiori controlli al momento della richiesta di cessione del credito di imposta, piuttosto che intervenire in un momento successivo, con un blocco che si applica indifferentemente a tutti gli operatori del settore, la maggioranza dei quali si comporta di certo correttamente.
L’attenzione avrebbe dovuto essere concentrata su alcune casistiche che facilmente sono suscettibili di nascondere tentativi di truffa, come il caso di nuove partite IVA e di società con fatturati incompatibili rispetto all’entità degli incarichi assunti.
Concludendo ricorda come lo Stato abbia bisogno, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche delle entrate derivanti dalle imposte versate dalle imprese del settore edile e pertanto dovrebbe evitare di porre inutili ostacoli all’attività di tali imprese, ma anzi dovrebbe sostenerle nell’interesse di tutta la collettività.
Lucia Albano (FdI), dichiarandosi non soddisfatta, sottolinea le numerose modifiche che sono intervenute in pochi mesi nella disciplina dei bonus per il settore edile, causando grande incertezza tra gli operatori e il blocco di molti cantieri, con gravi ripercussioni economiche e lavorative.
Riconosce senza dubbio la necessità di combattere le frodi, ma ritiene che la procedura scelta per la concessione del Superbonus fosse sin dall’inizio contorta e complessa, e nello stesso tempo presentasse alcune falle, che hanno permesso la realizzazione di truffe per importi rilevanti.
Chiede quindi un intervento urgente per la soluzione della problematica segnalata, intervento che sia in grado di combattere le truffe senza azzerare completamente l’attività edilizia.
Alessio Mattia Villarosa (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatto, apprezzando l’ammissione del Governo di aver emanato una norma che ha creato notevoli problemi al settore. Osserva come il Governo, di fronte alle numerose truffe riscontrate, anziché introdurre efficaci strumenti di contrasto, si sia limitato a bloccare il funzionamento di una parte importante dell’intervento, rappresentata dalla possibilità di cedere il credito di imposta.
Segnala come alcuni soggetti, anche partecipati dallo Stato, come Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti, abbiano sinora limitato i propri controlli ad aspetti formali, senza valutare con attenzione i requisiti dei richiedenti, a differenza di quanto accade in occasione di domande di finanziamento a loro direttamente rivolte. Richiama al riguardo la vicenda dei mutui subprime, in cui le banche concedevano finanziamenti senza approfondite valutazioni, contando sulla successiva cessione dei crediti ad altri soggetti.
Invita pertanto il Governo a riconsiderare la disciplina relativa alla cessione del credito di imposta, prevedendo efficaci controlli preventivi che consentano la ripresa dell’attività; si rischia altrimenti, tra l’altro, di impedire alle imprese di far fronte al pagamento delle imposte e dei contributi, con gravi ripercussioni sulla finanza pubblica.
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