Con la sentenza n. 28/2025 depositata l'11 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”.
Il citato art. 3 della legge regionale introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee.
Secondo la Consulta, tale art. 3 vìola i principi introdotti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8).
Disposizioni abrogate con successiva legge
In via preliminare, la Corte costituzionale precisa che “non assume rilievo nell’attuale giudizio la sopravvenuta abrogazione della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, da parte dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, poiché le disposizioni impugnate hanno ricevuto medio tempore applicazione, condizione che esclude la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”.
Contrasto con la normativa statale
Per la Consulta “le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia.
Non importa che il divieto sia temporalmente circoscritto
Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là d’ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee”.
In conclusione, l’art. 3 della legge reg. Sardegna deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021.