Il 14 giugno 2021 FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) è stata audita in videoconferenza dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Ambiente (VIII) della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 77/2021 Governance del PNRR e semplificazione.
La Dr.ssa Carla Tomasi, Presidente di FINCO, ha focalizzato la sua attenzione sulla questione degli appalti pubblici, con riferimento alla modifica del contratto di subappalto di cui all’articolo 49 del Decreto.
Ha sottolineato l’attività e la misconosciuta centralità delle imprese specialistiche e super specialistiche che operano per la realizzazione di opere pubbliche. Prevedendo la possibilità di subappaltare al 100% perfino le SIOS senza mantenere un limite al ribasso massimo tra appalto e subappalto (fissato finora al 20%), a suo avviso, si creerebbe un abbattimento della qualità delle imprese e dell’opera. Ha espresso preoccupazione per tali modifiche che determinerebbero un effettivo massimo ribasso a danno del subappaltatore e ad esclusivo beneficio dell’appaltatore con conseguenze disastrose.
Ha poi aggiunto che se è vero che si stanno seguendo le indicazioni dell’UE, a suo avviso, il DL estende troppo tali indicazioni, operando indistintamente ed andando oltre la soglia comunitaria.
Per il settore dei beni culturali, ha ravvisato un grave disagio all’interno del Codice degli Appalti, tanto che ha sollevato la richiesta di stornare il settore da tale Codice perché l’attività di conservazione e restauro non si incentra sul costruito ma sull’analisi dei processi di degrado su qualcosa di già esistente, e non può convivere con il concetto di opera pubblica come si sta delineando nella normativa degli appalti.
La Dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore FINCO, con riferimento all’art. 49, ha manifestato preoccupazione per le soglie di subappalto che scompaiono. Tradizionalmente, ha detto che le attività super specialistiche sono sempre state equiparate alla categoria prevalente e come tali gestite. Ha detto che prima di questo codice, si imponeva, al superamento di una certa soglia, la creazione di un’associazione temporanea di impresa proprio in ragione delle complessità che contraddistingue tali attività.
Per tanto non comprende l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105 perché pensa che vada tutelata la specialità data l’intrinseca natura ed il ruolo estremamente importante delle Sios nello sviluppo dell’opera.
Preoccupa anche il ribasso massimo tra appalto e subappalto del 20% che è stato tolto ed è stato sostituito con un generico riferimento a standard qualitativi e prestazionali che devono essere garantiti.
Ha affermato che il comma che si propone di inserire non tutela l’impresa subappaltatrice la quale deve poter essere garantita tanto quanto il lavoratore.
Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità diretta anche del subappaltatore, ha detto che la stessa deve tradursi anche in maggiori rapporti con la stazione appaltante. Il modello ideale, a suo avviso, è l’associazione temporanea di impresa, oppure un contratto di subappalto tipo perché l’appaltatore principale non può riversare sul subappaltatore una serie di condizioni che lui stesso non garantisce alla stazione appaltante.
Sui contratti collettivi, ha detto che in taluni casi servono contratti specifici che devono potersi applicare, come nel caso del settore dei beni culturali.
Il Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO, interviene sull’art. 3 del DL “Semplificazioni” che prevede un Tavolo permanente del partenariato con le Organizzazioni sociali e produttive, ma anche sull’articolo 27 (interpello ambientale) , affermando che bisogna smettere di far riferimento al CNEL perché nel settore appalti pubblici ci sono 3 attori: PA, le imprese generali e quelle specialistiche. FINCO rappresenta la maggioranza di uno di questi 3 gruppi per cui auspica che Finco possa prendere parte a tale Tavolo ed altresì rivolgere interpelli ambientali. Occorre guardare alla rappresentanza sostanziale, non a quella formale anche se quest’ultima può essere più gradita ad alcuni e più comoda e “deresponsabilizzante” per altri.
Sul super bonus del 110% e più in generale sui prezzi dei prodotti da costruzione, ha detto che esiste già una Commissione ministeriale presso il MIMS per la compensazione dei prezzi dei prodotti che opera in base all’art. 133 del D.lgs 163/06 e che valuta i prezzi in base ai dati di ISTAT, Camere di Commercio e Provveditorati. Sarebbe necessario che l’operatività di tale Commissione fosse prorogata anche col nuovo Codice.
Sulla semplificazione, ha detto che occorre vi sia poi il monitoraggio ed il controllo sulle misure previste in tal senso. Cita il caso dei trasporti eccezionali per i quali dal 2010 non è stato fatto nulla.
La Dr.ssa Danzi, Vice Direttore FINCO ha aggiunto che si sarebbe aspettata misure più coraggiose per la professionalizzazione e riduzione delle stazioni appaltanti che mancano in questo DL.
Il dott. Artale, Direttore Generale di FINCO, da ultimo, ha auspicato che venga preservata la soglia del 30% per le lavorazioni super specialistiche. Ha chiesto che al 31 ottobre di quest’anno venga mantenuta tale soglia, oltre che la percentuale di ribasso tra appalto e sub appalto del 20% a tutela del lavoro e dell’impresa.
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