L’articolo 122-bis del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), introdotto dall’articolo 2 del decreto anti-frodi - decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.
Il comma 5 del richiamato articolo 122-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
Il Direttore dell'AdE ha oggi 1 dicembre pubblicato il provvedimento Prot. n. 340450/2021 con il quale sono individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il provvedimento del Direttore AdE è disponibile in allegato.