Per compensare l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione che potrebbe verificarsi nel primo semestre 2022 ed evitare ripercussioni negative sui lavori pubblici in corso d’opera, l'articolo 25 del decreto-legge Energia (DL n. 17/2022 pubblicato nella GU del 1 marzo) prevede il rifinanziamento di 150 milioni di euro dell’apposito fondo, già finanziato nel 2021 con una dotazione di 200 milioni di euro.
Il fondo può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti una volta esaurite le risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ciascun lavoro.
La compensazione, in aumento o in diminuzione, avviene per le variazioni di prezzo superiori all’8% che saranno determinate entro il 30 settembre 2022 con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat, e non più sulla base della rilevazione effettuata a cura del Mims.
Riportiamo il testo dell'art. 25 del DL in oggetto:
Art. 25. Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l’anno 2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 216, comma 27 -ter , del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 1 -septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall’articolo 1 -septies , comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.