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DL Liquidità, ABI: i finanziamenti fino a 25mila euro non si possono utilizzare per compensare prestiti preesistenti

Chiarimenti nella circolare dell’ABI del 24 aprile

martedì 28 aprile 2020 - Redazione Build News

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Con una circolare del 24 aprile l'ABI ha chiarito che i nuovi finanziamenti rilasciati in favore di PMI ai sensi dell’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020 “Liquidità”, non possono essere utilizzati per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.

“L’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.

Tali finanziamenti devono prevedere che:

- l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;

- l’importo non sia superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro).

Pertanto, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti. Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020. Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi”.

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