Il decreto-legge Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio, tra le varie modifiche che introduce al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), ha sostituito anche il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del Codice con i seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.
Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”
Queste disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Ricordiamo che questo DL Semplificazioni – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 17 luglio ed è stato presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Leggi anche: “Deroghe al Codice dei contratti pubblici: le misure del Decreto Semplificazioni”