Eliminazione della disciplina delle società in perdita sistemica, nuovo adeguamento degli ISA anche per il 2022, per tener conto della crisi economica da Covid-19, proroga al 31 dicembre 2022 del termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2021, che interessa anche le imprese di costruzioni, per i propri “beni merce”.
Queste le misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022 (LEGGI TUTTO).
Il Provvedimento, in vigore dal 22 giugno scorso, è stato trasmesso alle Commissioni riunite Finanze e Bilancio della Camera, per la relativa conversione in legge (atto Camera n.3653).
L'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato un documento che riassume le disposizioni fiscali d’interesse contenute nel D.L. Semplificazioni.
Eliminazione della disciplina delle società in perdita sistemica - art. 9
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, l’art.9 del D.L. 73/2022 abroga la disciplina delle società in perdita sistemica (contenuta nel D.L. 138/2011), ovvero la disciplina più stringente ai fini IRES, IRAP ed IVA per le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro periodi d’imposta e per uno con reddito dichiarato inferiore al minimo.
Come da tempo auspicato dall’ANCE, viene abrogata l’estensione della disciplina delle “società di comodo” alle imprese in “perdita sistematica”, che, al ricorrere delle predette condizioni, comporta:
- la necessità di dichiarare un reddito imponibile minimo presunto, ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, con applicazione di una aliquota IRES “maggiorata” del 10,5% (dall’aliquota ordinaria del 24% alla “maggiorata” del 34,5%);
- l’impossibilità di ottenere il rimborso e di effettuare la compensazione dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione.
ISA – Adeguamento antiemergenza anche per il 2022 - art. 24
L’art.24 del D.L. 73/2022 estende anche al periodo di imposta 2022 le misure, previste dal D.L. Rilancio (art. 148, DL 34/2020), di adeguamento della disciplina degli ISA agli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19, anche attraverso l’individuazione di specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.
Tali interventi comprendono:
1. la definizione da parte della SO.SE. di specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’INPS, l’INAIL e l’ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
2. l’individuazione, su proposta della Commissione degli Esperti, di ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
3. rinvio dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione.
In attuazione di tali criteri generali, anche per il 2022, ai fini del meccanismo di premialità ISA, si terrà conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici medesimi per entrambi i periodi d'imposta 2020 e 2021 (cfr., per il 2021, il Provvedimento 27 aprile 2022, Prot. n.143350/2022).
Inoltre, dal 2023 viene stabilito un “periodo di osservazione” più lungo al fine di rendere gli ISA sempre più conformi alle caratteristiche specifiche dei diversi settori economici, mediante uno spostamento in avanti dei termini di approvazione e revisione degli ISA.
In particolare, gli ISA verranno approvati, con Decreto del Mef, entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono applicati (quindi non più entro il 31 dicembre dello stesso periodo d’imposta nel quale sono applicati).
Allo stesso modo, le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, specie per determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile (e non più entro il mese di febbraio), del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Dichiarazione IMU – Proroga termine di presentazione per il 2021 - art. 35
Per il solo periodo di imposta 2021, l’art.35 del D.L. Semplificazioni posticipa, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
La proroga riguarda anche i fabbricati merce delle imprese edili che, per il periodo di imposta 2021, hanno usufruito della riduzione IMU pari allo 0,1% (cfr. l’art.1, co.751, della legge 160/2019).
Tuttavia, in relazione alla nuova disciplina dell’IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, tale adempimento non è più richiesto a pena di decadenza dal beneficio dell’esenzione IMU, ma comporta unicamente l’applicazione delle sanzioni per la violazione di tale obbligo dichiarativo (cfr. la Risposta del MEF nel corso della Manifestazione Telefisco 2020).
Si ricorda che con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere approvate le modalità di presentazione della nuova dichiarazione IMU (quindi in sostituzione del D.M. 30 ottobre 2012 che ha approvato l’attuale Modello di dichiarazione, il quale resta valido fino all’adozione del nuovo Decreto).
Sul tema, si ricorda che dal periodo d’imposta 2022 i medesimi beni merce delle imprese edili sono esenti dall’imposta.
Ulteriori misure fiscali d’interesse
Il D.L. 73/2022 contiene diverse altre misure fiscali, fra le quali si segnala, in materia di:
- IVA: è prorogato il termine per la comunicazione di liquidazione periodica, relativa al secondo trimestre, al 30 settembre (e non più entro il 16 settembre – art.3, co.1);
- imposta di bollo: viene introdotta una novità per quel che riguarda l’applicazione dell’imposta per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2023.
In particolare, viene aumentato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo al di sotto del quale è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro le scadenze stabilite ai sensi dell’art.17, co.1-bis, lett. a e b, del D.L. 124/2019 (il 30 settembre per il primo trimestre dell’anno e il 30 novembre in caso di versamento per il primo e il secondo trimestre – cfr. l’art.3, co.4 e 5).
Inoltre, la possibilità di pagare l’imposta di bollo in via telematica verrà estesa per tutti gli atti assoggettati alla stessa, mediante uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art.15);
- IRAP: è riconosciuta, a partire dal periodo di imposta 2021, la deducibilità di tutto il costo del personale dipendente a tempo indeterminato. Viene, altresì, ammessa la deducibilità, nei limiti del 70%, anche del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta.
Pertanto, viene meno l’attuale regime di deducibilità IRAP per i lavoratori dipendenti relativo, ad esempio, ai contributi Inps, Inail, o all’importo forfettario su base annua pari a 7.500 euro (art.10);
- imposta di registro: è ampliato, da 20 a 30 giorni, il termine di versamento per tutti gli atti, ivi compresi gli eventi successivi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta. Tale termine viene, in sostanza, assimilato a quello già previsto per la registrazione dei contratti di locazione (art.14);
- addizionale comunale IRPEF: per il solo 2022 slitta al 31 luglio 2022 il termine ordinariamente fissato al 31 marzo di ciascun anno (o al termine di approvazione del bilancio di previsione), entro cui i comuni devono adeguare le aliquote dell'addizionale medesima, per conformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dalla legge di Bilancio 2021 (art.20).
Leggi anche: “Decreto-legge n. 73/2022: semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti”