Efficientamento energetico

DM 23 giugno 2016, chiarimenti Gse sulle cause ricorrenti di esclusione dalle graduatorie

Dal Gestore delucidazioni anche sugli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo

venerdì 21 ottobre 2016 - Redazione Build News

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Il Gestore dei servizi energetici ha segnalato possibili cause di esclusione dalla graduatorie di Registri e Aste, conseguenti l’errato caricamento dei dati o dei documenti necessari all’iscrizione, quali:

- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00, generata dal Portale FER-E (“Modello di richiesta di iscrizione ai Registri”, “Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale” o “Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d’Asta” a seconda dei casi);

- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/00), generata dal Portale FER-E;

- mancato caricamento del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- caricamento di copia illeggibile del documento oppure di un documento di identità riferito a persona diversa dal sottoscrittore della dichiarazione;

- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, generata dal Portale FER-E, a eccezione della nota eventualmente da allegare alla dichiarazione, recante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa;

- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per l’assenza di elementi essenziali o a causa di parti non leggibili;

- per gli impianti idroelettrici soggetti alla presentazione dell’attestazione di cui all’art. 4, comma 9, del Decreto, la mancata trasmissione della stessa, mediante l’apposita funzionalità del Portale FER-E, entro il termine di chiusura dei Registri.

Il GSE ricorda che:

Prima dell’invio della richiesta, completato l’inserimento dei dati e dei documenti obbligatori, è necessario, nella sezione “Conferma”, scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da stampare e da ricaricare firmata.

Nel caso in cui l’operatore volesse modificare i dati o i documenti inseriti, anche quelli non riportati nella dichiarazione, dovrà scaricare una nuova dichiarazione da stampare e da ricaricare firmata.

Dopo l’invio della richiesta non sarà più possibile modificare i documenti già inseriti. Qualora l’operatore volesse modificare i dati e i documenti già inseriti, dovrà annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova.

Questo potrà avvenire solo entro la data di chiusura dei Registri o delle Procedure d’Asta, rispettivamente previste per il 28 ottobre e il 27 novembre 2016 alle ore 21.

Infine si precisa che, diversamente da quanto indicato al paragrafo 2.1.4 delle Procedure Applicative, in caso di annullamento o sostituzione della richiesta, non sarà necessario pagare una nuova iscrizione. Nella sezione “Costi di istruttoria” potrà essere caricata l’attestazione del pagamento già effettuato, indicando nelle note il codice FER della richiesta sostituita.

Per tutti gli approfondimenti sulle modalità di partecipazione ai Registri e alle Procedure d’Asta si rimanda al Capitolo 2 delle Procedure Applicative.

IMPIANTI REALIZZATI AI FINI DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO. Gli impianti a fonti rinnovabili realizzati o da realizzare su edifici nuovi o in fase di ristrutturazione possono accedere agli incentivi previsti dal DM 23 giugno 2016 solo per la parte che eccede la soglia di potenza che deve essere installata per legge (articolo 11 del D.Lgs. 28/2011).

Le Procedure Applicative del Decreto hanno infatti precisato che viene incentivata solo la quota di energia prodotta e riconducibile alla differenza tra la potenza complessiva dell’impianto e la potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo (P-Po).

Per questo il GSE raccomanda di verificare, in particolare in fase di iscrizione al Registro, la corretta indicazione dei valori P e Po.

Dunque nell’eventuale iscrizione al Registro o al momento della richiesta di accesso agli incentivi, nella sezione “Scheda Tecnica” del Portale FER-E, dopo aver indicato “Si” alla voce “L’impianto è realizzato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2011”, dovrà essere indicato il valore della sola potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo stesso (Po). Nella sezione “Dati Preliminari”, invece, è comunque necessario indicare la potenza complessiva dell’impianto (P), calcolata a sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p).

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