Stamane il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato sul suo sito tre nuovi comunicati relativi al decreto ministeriale 23 giugno 2016 (incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche).
RINUNCIA ALLA POSIZIONE UTILE NEI REGISTRI O PROCEDURE D’ASTA DEL DM 6 LUGLIO 2012. Il GSE, nelle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016, ha specificato che, per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri, Registri per interventi di rifacimento o aggiudicatari di Procedure d’Asta del DM 6 luglio 2012, l’iscrizione al relativo Registro, Registro per interventi di rifacimento o partecipazione alla relativa Procedura d’Asta del DM 23 giugno 2016 è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita.
La rinuncia è da effettuarsi esclusivamente mediante l’apposita funzionalità del Portale FER-E.
Al riguardo si precisa che tale rinuncia non è necessaria per gli impianti decaduti dalle graduatorie di cui al DM 6 luglio 2012, nonché per gli impianti che abbiano presentato richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012, le cui istruttorie siano ancora in corso al momento dell’iscrizione al nuovo Registro.
COSTO SPECIFICO DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI EOLICI OFF-SHORE. Ai fini dell’applicazione del DM 23 giugno 2016 e a seguito degli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, il valore di “costo specifico di riferimento” necessario ai fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva per la fonte eolica - tipologia off-shore – è pari a 2.500 €/kW.
Si ricorda che gli Operatori sono tenuti a prestare tali fidejussioni, rispettivamente, all’atto d’iscrizione alla procedura d’asta e, in caso di aggiudicazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui l’impianto risulti ammesso.
CONTRIBUTO COSTI D’ISCRIZIONE. Il Gestore dei servizi energetici precisa che il pagamento del contributo previsto dall’articolo 24 del DM 23 giugno 2016, da corrispondere all’atto di iscrizione ai Registri, ai Registri per interventi di rifacimento e alle Procedure d’Asta, è dovuto anche per gli impianti già oggetto di precedente iscrizione ai Registri, Registri per interventi di rifacimento e Procedure d’Asta del DM 6 luglio 2012.
Parimenti, il contributo è dovuto per le richieste di accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DM 23 giugno 2016 anche nei casi di impianti già oggetto di precedente richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012 e successiva rinuncia o provvedimento di respingimento o decadenza dal diritto agli incentivi da parte del GSE.